Regione Liguria ha emesso un'ordinanza che nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2021 e il 5 marzo 2021, nelle giornate di zona arancione in cui si applicano le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, consente gli spostamenti al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:
• ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione (non solo quello di residenza), ivi comprese la caccia da appostamento fisso e le attività svolte nelle aziende faunistiche e agrituristico – venatorie e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
• ai soggetti abilitati agli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Vigilanza Regionale.
L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti o domiciliati o dimoranti in Liguria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali; l’esistenza di domicilio o dimora in Liguria dovranno essere comprovati mediante autocertificazione.
Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.