Si segnala che è stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 27 ottobre 2022. L'art. 1 della norma inserisce il comma 10 bis all’articolo 38 della legge regionale quadro sulla caccia n. 29/1994; tale comma prevede che: “ la partecipazione all’attività venatoria da parte di soggetti sprovvisti di porto d’armi per uso di caccia, come osservatori, accompagnatori o conduttori di cani, non costituisce esercizio venatorio. Tali soggetti sono tenuti a osservare le misure di sicurezza previste dai regolamenti regionali vigenti in materia.”